Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai coniugi che intendano separarsi o divorziare.
Descrizione
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo.
la modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
- figli minori di entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l'accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad ECCEZIONE di un eventuale obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Fasi dell'accordo:
- Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste disponibili nella sottostante sezione Modulistica;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all'Ufficiale di Stato Civile;
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore.
La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo e per addivenire a separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
L'intera procedura ha un costo di 16,00 euro, da pagarsi tramite POS al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato:
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede,a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
L'accordo, firmato digitalmente, va inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile, a cura degli avvocati interessati al procedimento, o anche da uno solo di essi per conto dell'altra parte:
- via pec al seguente indirizzo: comune.molinella@cert.provincia.bo.it
- in originale o copia autenticata da consegnare al Protocollo del Comune.
Come fare
Occorre prendere appuntamento.
Cosa serve
Compilare la modulistica disponibile nella sezione Documenti.
Cosa si ottiene
Separazione e divorzio.
Tempi e scadenze
Il primo appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'atto viene fissato dall'Ufficiale stesso con le parti interessate.
Il secondo appuntamento deve essere fissato dopo almeno 30 giorni dal primo.
I termini di separazione per pervenire al divorzio sono di:
- 6 mesi nel caso di separazione consensuale
- 1 anno nel caso di separazione giudiziale.
Costi
diritti fissi: 16 €
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2025, 13:04