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Giudici popolari - Albi

Servizio attivo

Gli Albi dei Giudici Popolari sono gli elenchi delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai residenti che hanno cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici, età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'Assise e di scuola media superiore per le Corti d'Assise d'Appello.

Casi di esclusione:

  • Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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Descrizione

I cittadini che possiedono i requisiti richiesti per legge, se non già iscritti negli Albi definitivi, possono presentare la richiesta di iscrizione nell'elenco dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

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Come fare

La domanda di iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello si presentano entro il 31 luglio di ogni anno dispari, a partire all'affissione dell'avviso di aggiornamento.

La domanda di iscrizione agli Albi si effettua esclusivamente mediante la compilazione di apposito modulo online all'indirizzo: https://comunemolinella-bo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_DEM_002.

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Cosa serve

  • Compilazione di apposito modulo online.
  • Copia del documento di identità.
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Cosa si ottiene

L'iscrizione all’albo di Corte d’Assise o Corte d’Assise d’Appello dei cittadini in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare.

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Tempi e scadenze

L'iscrizione mantiene la sua validità fino al momento in cui non si verifica una sopravvenuta causa di impedimento all'iscrizione (ad esempio: perdita dei requisiti stabiliti dalla legge, ecc.). Inoltre l'emigrazione in altro Comune comporta la cancellazione automatica dall'Albo, ma non la reiscrizione in quello del nuovo Comune di residenza (per cui è necessario presentare apposita domanda).

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2025, 17:22

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