Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai familiari del defunto.
Descrizione
Cremazione.La cremazione viene disposta nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto.
In mancanza di volontà del defunto, espresse in vita nelle forme di legge, la volontà è manifestata dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.
La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di decesso personalmente dal coniuge oppure dal parente del defunto più prossimo, anche tramite un loro incaricato (addetto Impresa di Onoranze Funebri), o inoltrata a mezzo posta.
Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti:
1. la volontà del defunto di essere cremato
2. il certificato del medico necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'autorità giudiziaria
3. copia del documento di identità valido del richiedente
Forma della volontà espressa in vita dal defunto:
mediante disposizione testamentaria oppure iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
in mancanza della disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione:
1) volontà manifestata dal coniuge;
oppure se non esiste il coniuge:
2) volontà manifestata dal parente più prossimo (individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
Dispersione. La dispersione delle ceneri viene disposta nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto.
La pratica viene svolta previo appuntamento da concordare con l'ufficiale di stato civile al n. 051 6906845.
La domanda corredata da tutti i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto viene indirizzata al Sindaco del:
a) Comune del luogo di decesso;
b) Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione;
c) Comune ove sono già tumulate le ceneri.
Forma di volontà espressa in vita dal defunto:
1) disposizione testamentaria;
2) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
3) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
4) dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata alla stessa, così come previsto dalla direttiva regionale.
I congiunti che possono rendere questa dichiarazione sono:
1) coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
2) in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo (individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile) e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
Luoghi dove svolgere la dispersione nell'ambito del territorio regionale:
• area cimiteriale appositamente individuata
• area privata, aperta e con il consenso del proprietario (e' vietata la dispersione nei centri abitati)
• in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti): mare, lago o fiume.
Persona autorizzata alla dispersione:
• persona indicata per volontà del defunto;
in mancanza:
• coniuge
• figli
• altri familiari aventi diritto
• esecutore testamentario
• legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
• personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.
Affidamento personale delle ceneri.
L'affido personale delle ceneri viene disposta nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto.
La pratica viene svolta previo appuntamento da concordare con l'ufficiale di stato civile al n. 051 6906845.
La domanda viene indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.
Forma di volontà espressa in vita dal defunto:
1) disposizione testamentaria;
2) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
3) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
4) dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri, così come previsto dalla direttiva regionale.
I congiunti che possono rendere questa dichiarazione sono:
1) coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
2) in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo (individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile) e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
Come fare
Occorre rivolgersi all'ufficio di Polizia Mortuaria.
Le pratiche di dispersione e affidamento personale delle ceneri vengono svolte previo appuntamento da concordare con l'ufficiale di Stato Civile al n. 051 6906845.
Cosa serve
Istanza corredata da tutti i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto.
Cosa si ottiene
L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri.
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si ricorda che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
Costi
Imposta di bollo laddove previsto.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 21 settembre 2025, 16:21