Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai soggetti interessati.
Descrizione
Nel caso di cessione di un bene mobile registrato (autoveicoli, motocicli, barche, velivoli ecc), la firma sul documento di vendita può essere autenticata anche presso gli uffici comunali dai funzionari a ciò delegati dal Sindaco. Per quel che riguarda autoveicoli e motocicli, l’autenticazione della sottoscrizione sull’atto di vendita è possibile qualora il certificato di proprietà sia ancora in formato cartaceo. Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, il documento cartaceo. La vendita del mezzo può avvenire con procedura totalmente telematica presso gli STA (Sportelli telematici dell’automobilista), oppure con procedura mista che vede ancora l'autentica di firma davanti ad un pubblico ufficiale (notaio o funzionario incaricato dal sindaco) e successiva registrazione della vendita al PRA. In questo caso, l'autentica della sottoscrizione del venditore sul Certificato di Proprietà Digitale può essere effettuata quando il venditore si presenta dinnanzi al funzionario incaricato dal Sindaco munito di un supporto cartaceo (prodotto dal PRA o dalle Agenzie STA) precompilato con i dati anagrafici dell'acquirente, della formalità da effettuare (vendita) e del prezzo di vendita.
L'autentica della firma viene effettuata presso l' U.R.P. del Comune.
Come fare
La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità, oppure attraverso le altre forme previste (per conoscenza diretta o tramite testimoni).
Le modalità di riconoscimento del sottoscrittore devono essere riportate nell'atto di autentica. Il funzionario che esegue l'autenticazione deve indicare la data ed il luogo in cui avviene l'autentica, il proprio nome e cognome, nonché apporre la propria firma leggibile e per esteso ed il proprio timbro recante nome e cognome e l'indicazione dell'ufficio comunale.
L'atto di vendita sarà redatto sul retro del certificato di proprietà nel riquadro T utilizzando lo spazio già previsto per l'autentica notarile.
Qualora l'atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, la firma autenticata deve essere apposta dal venditore e dall'acquirente ed entrambe devono essere autenticate. Qualora il venditore sia nel regime di comunione dei beni sarà necessario far apporre ed autenticare la firma del coniuge.
Se il venditore ricade invece sotto il regime di separazione dei beni è consigliabile fornirsi di estratto di matrimonio riportante il suddetto regime da esibire eventualmente agli uffici competenti alla registrazione della vendita.
Cosa serve
Documento di identità in corso di validità, certificato di proprietà cartaceo o riproduzione cartacea del certificato di proprietà in formato digitale rilasciato dal PRA o da uno STA, un marca da bollo da euro 16,00.
Cosa si ottiene
Autenticazione di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati.
Tempi e scadenze
Immediato.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2025, 08:51