Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle coppie interessate a costituire un'unione civile.
Descrizione
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016 n. 76 riguardante la “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.
La legge n. 76/2016 riconosce alle unioni civili:
- Doveri: i componenti dell'unione civile, che vengono definiti “parti dell'unione”, con la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo.
- Il cognome: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell'unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decideredi anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune”.
Non è previsto che tale scelta debba essere annotata a margine dell'atto di nascita, né che provochi un aggiornamento anagrafico.
- Il regime patrimoniale: il regime ordinario dell'unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016).
- La certificazione: l'Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell'unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell'unione.
- I documenti: in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l'indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”.
Possono costituire un'unione civile due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
- non essere sposati o parti di altra unione civile - non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
- non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
- nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione civile dell'altra (art. 88 c.c.).
Il cittadino straniero che vuole costituire un'unione civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel Paese non vi sono impedimenti all'unione civile.
Le disposizioni transitorie della legge n. 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione.
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.
Come fare
La dichiarazione deve essere presentata congiuntamente da due persone maggiorenni dello stesso sesso all'Ufficiale di Stato Civile previo appuntamento.
Cosa serve
Il procedimento si compone di tre fasi:
1) prenotazione e trasmissione documenti e dichiarazioni;
2) richiesta di costituzione dell'Unione Civile (su appuntamento);
3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell'Unione (entro 180 giorni dalla richiesta di costituzione).
Prenotazione.
I cittadini interessati presentano all'Ufficio di Stato Civile il modulo di prenotazione, disponibile nella sottostante sezione Documenti, anche via mail all'indirizzo di posta elettronica statocivile@comune.molinella.bo.it.
L'Ufficio concorderà direttamente con gli interessati la data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell'Unione civile.
Costituzione.
Nel giorno concordato le parti sottoscriveranno insieme all'Ufficiale di Stato Civile un processo verbale nel quale verranno indicate le identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta e le dichiarazioni delle parti sull'inesistenza di impedimenti. Tale processo verbale è sottoposto all'imposta di bollo.
L'Unione Civile può essere costituita nei 180 giorni successivi.
Dichiarazione congiunta per la costituzione dell'unione civile.
Nella fase 3, viene resa la dichiarazione costitutiva dell'unione civile (il vero e proprio atto di unione), davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale è stata presentata la richiesta, alla presenza di due testimoni.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dal'Ufficiale di Stato Civile anche senza la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell'unione e non vi sono cause impeditive, sarà l'Ufficiale di Stato Civile insieme al Segretario e a due testimoni a trasferirsi nel luogo in cui si trova la parte impedita.
Cosa si ottiene
Unione civile.
Tempi e scadenze
Occorre prendere appuntamento presso l'ufficio di Stato Civile.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2025, 10:58